In una nazione come l’Italia, in cui la maggior parte della gente finge di essere ligia al dovere e rispettosa dell’ambiente, capita sempre più spesso che cani, gatti e altri animali domestici o selvatici perdano la vita a causa di bocconi avvelenati e altre esche letali preparate con cura da individui insospettabili o dal Triste Mietitore di turno che poi vanta le sue gesta tra amici e parenti, o peggio ancora le condivide sul web. Provocare la morte di esseri viventi innocenti (perché di questo si tratta) è una pratica illegale assai diffusa e talmente nota da passare inosservata, o forse dovrei dire taciuta. Taciuta perché alla pari di un omicidio.
Proprio per questo voglio
parlarvi della morte del mio cane, Roy. Una morte orribile anticipata da convulsioni,
spasmi, vomito, incontinenza, difficoltà respiratorie e coma. Una morte causata proprio da un
boccone avvelenato, inghiottito nelle campagne della mia città durante una
semplice passeggiata all’aria aperta; un pomeriggio di gioco che si è
trasformato in un incubo da cui il mio cane non si è più risvegliato.
Nel giro di 24 ore ho perso un amico, un insostituibile folle compagno di
avventure che con il veterinario e la mia famiglia ho disperatamente tentato di
salvare, pur sapendo che ogni tentativo sarebbe stato vano. Per questo motivo
ho deciso di raccontarvi la sua storia, anzi la sua fine; una fine che tocca
silenziosamente tante altre innocenti creature. Perché raccontare, informare e denunciare sono le uniche armi a
disposizione contro individui ignoti che non meritano alcuna pietà o qualsiasi
forma di comprensione.
Il Nucleo di Vigilanza IFAE della mia città, dopo aver appreso l’accaduto,
ha promesso di predisporre e intensificare maggiori controlli in quella e altre
zone rischio, sperando di riuscire a cogliere i responsabili di tali
inqualificabili atti.
Infatti, mentre le nostre
giornate scorrono nella totale normalità, decine di animali (per la maggior
parte cani e gatti) giacciono abbandonati nelle campagne o nei luoghi più
disparati della città in attesa di decomporsi in silenzio. Lo stesso silenzio che assorda le case e i giardini in
cui abbai, miagolii e cinguettii erano all’ordine del giorno. Lo stesso
silenzio in cui individui senza scrupoli si muovono indisturbati intenti a
sistemare trappole, esche e “appetitosi” bocconi con la speranza di far fuori
più “disturbatori” possibili.
IL FASTIDIO È IL MOVENTE DI TUTTE QUESTE UCCISIONI
Un animale domestico può dar fastidio alla vista o suscitare paura,
certo è tollerabile: basta non incrociare la sua strada, o meglio quella del
suo padrone.
Un animale domestico può risultare troppo “rumoroso” o può invadere
(inconsapevolmente) spazi altrui, anche questo è ammissibile: lo si fa notare
al suo padrone.
Un animale domestico può lasciare i suoi escrementi su strade,
marciapiedi o terreni privati. Questo non è tollerabile ma non è colpa sua. Si
richiama l’attenzione del padrone che oltre a dover rimuovere gli escrementi è
direttamente responsabile dell’educazione dell’animale. L’incivile è lui.
Un animale selvatico può danneggiare terreni, raccolti o proprietà
private. Sicuramente non è tollerabile ma non può essere un pretesto per
agire illegalmente provocando non solo l’uccisione di diverse specie animali,
ma anche la contaminazione del terreno di coltura (i cui prodotti giungono
sulla nostra tavola) e del territorio circostante.
Nel settore agricolo, infatti, dovrebbero
essere unicamente le recinzioni ad
avere il compito di proteggere i terreni dalla possibile intrusione di animali,
a patto che oltre a garantire l’effetto barriera assicurino anche l’incolumità
di questi ultimi. Per una recinzione agricola in piena regola si può optare per
due tipologie:
· -
recinzione
metallica sorretta da paletti metallici o in legno (si sottrae al regime
concessorio e necessita solamente di una SCIA, Segnalazione certificata di
inizio attività; rientra tra le manifestazione del diritto di proprietà);
· -
muretto
di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (necessita di
concessione edilizia e rientra nello jus
aedificandi).
DOVE NON ARRIVA LA LEGGE DEVE ARRIVARE L’INFORMAZIONE
Diffondere veleni è espressamente
vietato. È specificato nella legge sulla caccia (L.N. 157/92 art. 21,
che prevede un’ammenda fino a €
1549,37) e nelle leggi sanitarie (art. 146 T.U.
Leggi Sanitarie, che prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni e
un’ammenda da €
51,65 fino a € 516,46). Facendo ricorso a queste leggi i
responsabili possono essere perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti.
Inoltre, considerato il
persistere di numerosi episodi di avvelenamenti e uccisioni di animali
domestici e selvatici a causa di esche
o bocconi avvelenati - accertati da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali - il Ministero della Salute
ha prorogato di dodici mesi l’ordinanza emanata il 13 giugno 2016, che
vieta a chiunque di utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche o
bocconi avvelenati o contenenti sostanze in grado di causare intossicazioni e lesioni
(come vetri, metalli o materiale esplodente).
Il provvedimento “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°164 del 15 luglio 2017, è
certamente un utile strumento per contrastare e ridurre il fenomeno degli
avvelenamenti ma non basta. Tutto ciò rappresenta un deterrente ma non è
sufficiente. Occorre una legge specifica
sull’utilizzo e la detenzione di esche e bocconi avvelenati, con pene severe e
certe per i trasgressori.
A tal proposito la LAV
(Lega Anti Vivisezione) ha intrapreso una battaglia dal 2008 (anno di
pubblicazione della prima Ordinanza) spiegando che la creazione di tale legge
sarebbe un atto di responsabilità verso tutti, in quanto la presenza di veleni o
sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio anche per la
popolazione umana, in particolare per i bambini,
ed è inoltre causa di
contaminazione ambientale.
In attesa che sia formulata una
legge ad hoc, è opportuno che i casi di avvelenamento siano documentati
e denunciati.
È importante che se ne parli!
COSA POSSIAMO FARE NOI?
Possiamo educare i nostri animali
a non raccogliere cibo da terra, ma
in certi casi l’istinto ha il sopravvento e un boccone ingoiato in una frazione
di secondo può avere conseguenze letali. Possiamo fargli indossare la museruola durante le passeggiate ma
diciamocelo, è sempre più forte la tentazione di vederlo correre e divertirsi
con il musetto libero di esplorare il mondo.
Quello che possiamo certamente
fare – anche se questa problematica non dovrebbe neanche esistere - è prestare
molta attenzione al terreno, alle strade e alla vegetazione circostante
controllando che non ci siano vaschette/piatti/ciotole contenenti una qualunque forma di cibo o le esche tipiche della derattizzazione o
disinfestazione (che in molti casi non sono a norma). Facciamo attenzione anche
agli avanzi di cibo poiché
potrebbero contenere vetri, bulloni o chiodi arrugginiti (ebbene sì, la fantasia in questo caso non ha
limiti).
Quali sono i territori in cui
prestare maggiore attenzione?
·
Aiuole cittadine
·
Piste ciclabili
·
Campagna
·
Spiagge
·
Aree prossime alle aziende faunistiche venatorie
·
Aree di protezione della fauna
·
Aree di caccia autogestite
·
Boschi in cui si raccolgono tartufi
·
Confini di coltivazioni
Cosa
fare in caso di avvelenamento?
La sintomatologia varia a seconda
delle sostanze ingerite: topicida, lumachicida (responsabile della morte
del mio cane), fungicida, acaricida, insetticida, antigelo e cianuro sono i veleni usati più
comunemente a tale scopo.
Se sospettate che il vostro animale,
o quello che state soccorrendo, abbia ingerito un boccone avvelenato, contattate immediatamente il veterinario più vicino (o la guardia medica veterinaria) o il Centro Veleni.
LA DENUNCIA
In caso di avvelenamento il
proprietario o detentore dell’animale può darne immediata comunicazione a
qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri,
Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia
Provinciale), presentando di persona il
proprio esposto o la denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.
La denuncia deve contenere le
prove che l’animale sia stato avvelenato (a questo proposito è importante
allegare tutti i referti veterinari e l’esame necroscopico in caso di decesso)
e può essere presentata anche in quei fortunati casi in cui non sopraggiunge la
morte.
Anche nel caso particolare di minaccia di avvelenamento, ci sono i
termini per una denuncia per art 544 bis c.p. e per infrazione delle normative
previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie relative alla distribuzione di
sostanze velenose.
Non abbiate timore di
segnalare alle autorità fatti o persone sospette. La denuncia, oltre a
rendere possibile l’identificazione e la punizione degli avvelenatori,
testimonierà la gravità di questo
problema di cui non si parla mai.
Parlarvene non mi restituirà ciò che ho perso, non riporterà
in vita gli animali che si spengono tra atroci sofferenze. Certamente non
redimerà gli animi di chi si macchia di queste colpe, ma probabilmente
contribuirà ad accendere i riflettori anche su quest’ennesima piaga che
affligge la nostra nazione.
Se i vostri animali sono stati vittime di avvelenamento o di
altre sospette uccisioni, se conoscete dei luoghi a rischio, fatemelo sapere! SCRIVETMI alla mail info.melaverdenews@gmail.com o
sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/MelaVerdeNew/
). Vi aiuterò a denunciare o a dar voce alle vostre segnalazioni.
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