Dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore una legge a favore degli animali in condominio: ''Le
norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o
detenere animali da compagnia''.
La legge abroga le clausole che vietano di
tenere un animale domestico in un condominio, infatti l'articolo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012),
integra l'articolo 1138 del Codice Civile con la suddetta disposizione. Questa norma varrà per tutti gli
animali domestici.
Sono a rischio sanzione tutte le condotte che provocano il
danneggiamento di cose mobili o immobili altrui o in comune con altri
condomini. A tale ragione, l'uso delle zone condominiali comuni, come
il giardino, possono essere usate "solo se l'animale è educato
all'ordine e se il padrone è accorto alla sua igiene e alla sua
pulizia". La legge prevede per i gatti il diritto alla territorialità e vieta
severamente qualsiasi forma di violenza e maltrattamento.
Unico neo:
nei casi in cui vi è un contratto d'affitto tra privati, al
locatario viene ancora riconosciuta la libertà di inserire nel
contratto il divieto di detenere un animale domestico.
Ilaria
Innocenti, responsabile LAV Settore Cani e Gatti, riguardo a questa
legge, spiega: "La
rimozione dei divieti che rendono difficile la convivenza con i
quattro zampe, come i divieti condominiali, è importante anche
nell'ambito di un'efficace attività di prevenzione del reato di
abbandono di animali: agevolare la convivenza può essere un
incentivo ad accogliere in famiglia un animale, meglio se adottato da
un canile. Salutiamo con entusiasmo la nuova norma che tutela gli
animali nei condomini, da noi fortemente voluta, segnale di una
relazione più consapevole con gli animali non umani".
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